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Dietologia e Scienza dell'Alimentazione

Etichette alimentari: cosa dice la normativa

etichette alimentariLe etichette alimentari riportano numerose indicazioni rilevanti del prodotto al quale si riferiscono. Non sempre però sono chiare e comprensibili.

Per garantire una maggior trasparenza e una corretta informazione ai consumatori, è stata definita nel 2011 una normativa a livello europeo che, prevede, rispetto alle direttive precedenti, alcune novità come ad esempio l’indicazione dei principi nutritivi, gli apporti calorici e l’indicazione dell’eventuale presenza di allergeni.

Etichette alimentari: il Regolamento 1169/2011

Il Regolamento 1169/2011 della commissione europea in materia di etichettatura degli alimenti, aggiorna e semplifica la vecchia normativa 79/11/CEE sulle etichette alimentari. Il Regolamento è entrato in vigore  il 13 dicembre 2014 (ad eccezione della dichiarazione nutrizionale entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016), ed è rivolto a tutte le nazioni europee.

Potranno essere commercializzati, fino ad esaurimento delle scorte, tutti quei prodotti che non che sono stati immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014 anche se non rispettano le indicazioni del Regolamento.

etichette alimentari novitàEtichette alimentari: le novità del regolamento 1169/2011

Alcune delle novità previste dal regolamento sulle etichette alimentari sono:

  • dichiarazione nutrizionale, è prevista per i prodotti confezionati con l’indicazione riguardante sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale), le cui unità di misura sono 100 g o 100 ml di alimento, eventualmente affiancata da informazioni relative ad una singola porzione. E’ possibile inserire, eventualmente, anche un’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, polioli, acidi grassi polinsaturi, amido, fibre, sali minerali e vitamine.
  • Chiarezza e leggibilità, le scritte devono avere una dimensione minima pari a 1.2 mm, o 0.9 mm in caso di confezioni piccole.
  • Scadenza del prodotto, deve sempre comparire, e in caso di più confezioni singole all’interno dell’incarto principale, deve essere stampata su ogni singola porzione. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto deve essere necessariamente consumato, ossia quando è riportata la dicitura “da consumare entro il”. Non deve essere confusa con il termine minimo di conservazione (TMC) , “da consumarsi preferibilmente entro il”, caso in cui è possibile consumare il prodotto anche dopo quella data perché, anche se potrebbero essere state compromesse alcune caratteristiche organolettiche come l’odore o il sapore, non è rischioso per la salute.
  • Presenza di allergeni, indicata nell’elenco degli ingredienti, nel quale ogni ingrediente presente all’interno del prodotto viene riportato in ordine decrescente di peso. Nelle nuove etichette alimentari tutte le sostanze presenti nel prodotto che potrebbero provocare reazioni allergiche, devono essere scritte in modo chiaro ed evidente, ad esempio utilizzando un colore o uno stile diverso, in grassetto  o sottolineate. La normativa si applica non solo per i prodotti confezionati, ma anche per ristoranti, mense, bar e tutte quelle attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico: la clientela deve essere in grado di conoscere se il prodotto che sta per consumare contiene sostanze allergenizzati.
  • Caffeina, nelle bevande (che non siano caffè o tè) nelle quali è presente una quantità di caffeina superiore ai 150 mg/l deve essere indicato tenore indicato di caffeina, non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento,
  • Informazioni addizionali, sulle etichette alimentari vanno inserite inoltre alcune notizie aggiuntive, come ad esempio se al prodotto sono stati aggiunti fitostanoli o fitosteroli, se il prodotto è rivolto ad una clientele che vuole ridurre il livello di colesterolo nel sangue, se non è adatto alle donne in stato di gravidanza o ai bambini di età inferiore ai 5 anni.
  • Origine delle carni (suine, pollame, ovine, caprine, volatili), con il Regolamento 1337/2013 (G.U.U.E. 14.12.2013) entrato in vigore ad Aprile 2015, sono state fissate le modalità di applicazione del regolamento 1169/2011, che prevedono che le etichette alimentari dovranno avere indicazioni relative al luogo di allevamento e di macellazione (norma già precedentemente applicata per le carni bovine), specificando la tipologia di carne (fresca, congelata o refrigerata).
  • Origine del prodotto, sulle etichette alimentari è importante che sia chiara la provenienza del prodotto.
  • Natura del tipo di olio, bandita la dicitura “oli vegetali” o “grassi vegetali” che spesso trae in inganno il consumatore. La normativa stabilisce che dovrà essere indicato se all’interno del prodotto è presente “olio di Oliva”, “olio di Palma”, ecc…
  • Grassi e oli idrogenati, dovrà essere indicata la tipologia del processo di lavorazione dei grassi e degli oli utilizzati (ad esempio “totalmente idrogenati” o “parzialmente idrogenati”).
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  • Indirizzo del produttore, sulla confezione deve essere riportata la l’indirizzo completo dell’operatore del settore alimentare responsabile (da non confondere con la sede dello stabilimento di produzione).
  • Pesce, le etichette alimentari devono riportare il nome scientifico e commerciale del pesce, dove è stato pescato, gli strumenti utilizzati per la cattura, il metodo di produzione (già obbligatorio in precedenza) e la dicitura apposita in caso si tratti di prodotto scongelato.
  • Surgelati, in caso di pesce o carne congelata è necessario indicare la data di congelamento. Qualora l’alimento è stato decongelato prima della vendita, deve essere riportato “decongelato”.
  • Preparati a base di carne e pesce, le preparazioni a base di pesce e carne che presentano un’aggiunta di acqua maggiore del 5% devono avere questa informazione ben leggibile sull’etichetta. Deve inoltre essere indicato se l’alimento nasce dall’unione di più parti, e se sono presenti proteine aggiunte.
  • Stato fisico del prodottole etichette alimentari devono riportare i trattamenti ai quali sono stati sottoposti gli ingredienti.
  • Indicazione chiara degli ingredienti che il consumatore si attende, nel caso in cui sia presente un ingrediente solitamente non inserito in un determinato alimento, deve essere chiaramente riportato affinché il consumatore ne possa venire facilmente a conoscenza.
  • Insaccati, qualora venisse utilizzato per gli insaccati un involucro non commestibile, deve essere chiaramente indicato.
  • Prodotti acquistabili sul web, tutte le informazioni nutrizionali sul prodotto devono essere rese disponibili al consumatore. La data di scadenza o simili, può invece essere comunicata al momento della consegna.
  • Prodotti che non rientrano nella normativa, le acque, le spezie, gli aromi, le erbe, i dolcificanti, le gomme da masticare, i prodotti ortofrutticoli freschi, i mono ingrediente non trasformati o solo stagionati, non devono rispettare le indicazioni normative riportate nel regolamento 1169/2011.

Questa normativa permette quindi al consumatore di poter avere una leggibilità migliore delle informazioni del prodotto, per una spesa alimentare più intelligente.

Fonte:

http://www.salute.gov.it/portale/home.html